CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 25
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 7 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell' e comunque oltre le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività nazionale previsti dall' del presente accordo. Per quanto concerne il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali il trattamento viene regolato con l' del presente contratto.
Il lavoro compiuto in domenica, quando nel corso della settimana siano già state eseguite 48 ore di lavoro, è da considerare straordinario festivo.
Per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni delle leggi sul riposo settimanale, lo spostamento dei giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno feriale..... 25 %
2) lavoro compiuto nei giorni considerati
festivi................................. 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati............................. 30 %
4) lavoro effettuato in turni avvicendati
turni diurni............................ 4 %
turno notturno.......................... 20 %
5) lavoro straordinario festivo............ 70 %
6) lavoro straordinario notturno (compreso
e non compreso in turni avvicendati): per
la prima ora............................ 60 %
per le ore successive................... 75 %
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennità di contingenza secondo la misura nota al momento della liquidazione delle maggiorazioni stesse.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge, n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), se retribuita, assorbe la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-25