CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 29
CHIAMATA ALLE ARMI
In vigore dal 7 dic 1960
In caso di chiamata alle armi, valgono le vigenti disposizioni di legge. Durante il periodo del servizio di leva, l'operaio viene considerato in aspettativa, senza, alcuna decorrenza di ogni effetto contrattuale, ivi compresi quelli dell'anzianità.
L'operaio potrà prolungare l'aspettativa al massimo fino ad un mese dopo la data del congedamento.
Scaduto tale termine senza, che L'operaio si sia presentato in servizio, l'azienda potrà considerarlo dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-29