CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 31

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 7 dic 1960
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere dell'azienda, e dei lavoratori. In particolare l'azienda, 1) sottoporrà in ogni caso l'operaio a visita medica al momento dell'assunzione al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata, ed anche successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) sottoporrà - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - gli operai addetti alle lavorazioni considerate nocive, a periodiche visite mediche; 3) doterà gli operi dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alle salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni secondo le vigenti disposizioni di legge. Tali mezzi protettivi ma di uso personale, come zoccoli maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc., saranno assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e ne sarà sempre accertata l'efficienza. La fornitura di tali mezzi avverrà a cura ed a completo carico dell'azienda. Da parte sua l'operaio è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall'azienda, soltanto durante il lavoro curando altresì la perfetta, conservazione dei mezzi stessi. Ove motivi d'igiene lo esigano le azienda provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde gli operai possano usufruirne al termine del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-31

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