CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 35

MATRIMONIO

In vigore dal 7 dic 1960
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale e stipulato in materia. In base a tale accordo l'operaio ha diritto in occasione del matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi. Agli operai che contraggono matrimonio, e che abbiano maturato un'anzianità di almeno un anno, verrà inoltre corrisposta, da parte dell'azienda una gratifica straordinaria ragguagliata all'importo di 4 giornate di retribuzione; a richiesta poi del lavoratore l'azienda concederà, in occasione ed in aggiunta al periodo di congedo di cui sopra, un permesso non retribuito della durata fino a 4 giorni lavorativi. Nel caso in cui l'istituto del congedo matrimoniale previsto dalle vigenti disposizioni subisca miglioramenti, sia in rapporto al trattamento economico che per quanto concerne il permesso, l'azienda dedurrà dai rispettivi titoli i miglioramenti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-35

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