CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 38
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 7 dic 1960
All'operaio che dimostra di esseri chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verrà concessa, una aspettativa, per la durata della carica e fino ad un massimo di due anni, senza, decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza dell'anzianità, esclusione fatta agli effetti della gratifica natalizia e del godimento delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-38