CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 34

INDENNITÀ PER LAVORI ESEGUITI IN LOCALITÀ MALARICA

In vigore dal 7 dic 1960
Agli operai che per ragioni di lavoro debbono recarsi in località dichiarate malariche compete una indennità da fissarsi dalle Organizzazioni territoriali locali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-34

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