CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 39
DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 7 dic 1960
L'operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda.
L'operaio deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro.
L'operaio durante il rapporto di lavoro non può divulgare notizie che possano recare danno all'azienda dalla quale dipende, nè trafugare disegni e campionature.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-39