CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 44
DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
In vigore dal 7 dic 1960
I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati dall'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere autorizzata in modo da non superare il 10% (dieci per cento della retribuzione mensile salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-44