CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 45
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 7 dic 1960
Le infrazioni al presente contratto e alle altre eventuali norme speciali potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale,
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali del datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi dal presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione prevista al punto 4).
Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un operaio, dovrà essere portato a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-45