CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 47
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
In vigore dal 7 dic 1960
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto:
1) Con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'operaio che sia, recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o che commetta atti di infrazione alla disciplina, di gravità superiore, a quelli già previsti ed alla, diligenza nei lavoro, oppure che commetta infrazioni di cui agli esempi seguenti:
a) assenze per cause non giustificate o senza giustificazione prolungate, oltre 2 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nei giorni seguenti il festivi o seguenti alle ferie;
b) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
c) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell' semprechè non si riscontri nella mancanza della stessa il dolo;
d) danneggiamento gravemente colposo al materiale dell'azienda o di lavorazione;
e) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento.
2) Senza preavviso e senza indennità per anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all'azienda, grave documento morale e materiale:
a) inosservanza del divieto di fumare, quando tale contravvenzione possa provocare incidenti alle persone agli impianti, ai materiali;
b) furto;
c) trafugamento di schede e disegni di macchine di utensili, o comunque di materiale illustrativo di brevetti e procedimenti di lavorazione;
d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi:;
e) insubordinazione ai superiori che comporti grave documento morale e materiale all'azienda;
f) recidiva nelle mancanze di cui al punto g) dell', qualora vi sia dolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-47