CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 52

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In vigore dal 7 dic 1960
In caso di licenziamento dell'operaio non ai sensi dell' - punto secondo - l'azienda corrisponderà un'indennità commisurata a: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno intero di anzianità ininterrotta da 1 a 5 anni; b) giorni 10 (80 ore) per ogni anno intero di anzianità ininterrotta oltre i 5 anni e fino ai 10 anni; c) giorni 12 (96 ore) per ogni anno intero di anzianità ininterrotta oltre i 10 anni e fino ai 18 anni; d) giorni 15 (120 ore) per ogni anno intero di anzianità ininterrotta oltre i 18 anni. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. L'indennità di cui ai precedenti comma si applica per l'anzianità maturata dall'operaio a partire dal 1 gennaio 1947 considerando utile, agli effetti delle maggiori indennità di cui ai punti b), c) e d) l'anzianità maturata prima di tale data. Per quanto riguarda l'anzianità maturata antecedentemente al 1 gennaio 1947, l'indennità di licenziamento sarà conteggiata in ragione di 3 giorni per ogni anno di anzianità ininterotta di servizio ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore che verranno aziendalmente mantenute. L'indennità sarà calcolata in base all'intera retribuzione (paga più indennità di contingenza); per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimo tre mesi. Agli operai che nell'anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi), la percentuale e di maggiorazione media Sarà computata sulla retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità. La gratifica natalizia sarà conteggiata nell'indennità maggiorando gli elementi costitutivi della retribuzione dell'8,33%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-52

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