CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 53

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 7 dic 1960
In caso di dimissioni dell'operaio l'azienda corrisponderà l'indennità di anzianità di cui all' nella seguente misura: 1) il 50% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda oltre i 2 e fino a 8 anni; 2) il 75% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda oltre gli 8 e fino a 12 anni; 3) il 100% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda da oltre i 12 anni; 4) il 100% in caso di dimissioni per matrimonio, gravidanza e puerperio; 5) il 100% agli operai che si dimettono dopo il 60° anno di età; 6) il 100% alle operaie che si dimettono dopo il 55° anno di età. Per i primi due anni di anzianità non verrà corrisposta alcuna percentuale di indennità: detti due anni, per gli apprendisti, decorrono dalla fine del periodo di apprendistato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-53

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