CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 53
INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 7 dic 1960
In caso di dimissioni dell'operaio l'azienda corrisponderà l'indennità di anzianità di cui all' nella seguente misura:
1) il 50% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda oltre i 2 e fino a 8 anni;
2) il 75% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda oltre gli 8 e fino a 12 anni;
3) il 100% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda da oltre i 12 anni;
4) il 100% in caso di dimissioni per matrimonio, gravidanza e puerperio;
5) il 100% agli operai che si dimettono dopo il 60° anno di età;
6) il 100% alle operaie che si dimettono dopo il 55° anno di età.
Per i primi due anni di anzianità non verrà corrisposta alcuna percentuale di indennità: detti due anni, per gli apprendisti, decorrono dalla fine del periodo di apprendistato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-53