CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 54
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 7 dic 1960
In caso di morte dei prestatore di lavoro, la indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli, o se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado.
Per quanto concerne la ripartizione delle indennità se non vi è accordo tra gli aventi diritto per l'attribuzione di esse in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nell'art. 2122 del Codice Civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-54