CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 51
PREAVVISO
In vigore dal 7 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell' o le dimissioni dell'operaio potranno aver luogo in qualunque giorno della, settimana, con un preavviso di 6 (sei) giorni (48 ore).
L'azienda può esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti ai compimento del preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-51