CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 48

RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 7 dic 1960
Per la composizione di tutti i reclami e controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento mediante trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle compotenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione. Le controversie collettive, per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, territoriali o nazionali, per la loro definizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo