CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 48
RECLAMI E CONTROVERSIE
In vigore dal 7 dic 1960
Per la composizione di tutti i reclami e controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento mediante trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle compotenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive, per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, territoriali o nazionali, per la loro definizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-48