CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 46

MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 7 dic 1960
Ricade sotto i provvedimenti della multa e della sospensione l'operaio: a) che non si presenti al lavoro come previsto all' o abbandoni il proprio posto di lavoro o senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o rio anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidategli; d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente stabilito con apposito cartello; e) che disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda e di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento dei lavoro; f) che effettui movimento irregolare di medaglie, irregolare scritturazione, o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro, ai regolamenti interni e che commetta mancanza che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale e all'igiene; h) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza La multa, verrà applicata per mancanza di minor rilievo, la sospensione, nei casi di maggior rilievo. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, sarà devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale esistenti, o in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-46

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