CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 40

ASSENZE

In vigore dal 7 dic 1960
Le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificabile. Ogni assenza non giustificata o non autorizzata potrà essere punita con la multa dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate. Ripetendosi e prolungandosi le assenze suddette l'operaio potrà essere punito a termini degli -47. Tutte le assenze ancorchè giustificate o autorizzate, comportano la perdita della retribuzione per il tempo della loro durata. Sarà considerato assente qualsiasi operaio che non avrà fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) a meno che non possa far constatare in modo sicuro prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; ma in tal caso sarà ritenuto ritardatario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo