CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 40
ASSENZE
In vigore dal 7 dic 1960
Le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificabile.
Ogni assenza non giustificata o non autorizzata potrà essere punita con la multa dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Ripetendosi e prolungandosi le assenze suddette l'operaio potrà essere punito a termini degli -47.
Tutte le assenze ancorchè giustificate o autorizzate, comportano la perdita della retribuzione per il tempo della loro durata.
Sarà considerato assente qualsiasi operaio che non avrà fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) a meno che non possa far constatare in modo sicuro prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; ma in tal caso sarà ritenuto ritardatario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-40