CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 42
PERMESSI DI ENTRATA E USCITA
In vigore dal 7 dic 1960
Durante le ore di lavoro nessun operaio potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro.
All'operaio che ottenga il permesso entro la prima mezz'ora di lavoro non compete alcuna retribuzione.
Per motivi di carattere eccezionale il permesso potrà essere chiesto dal lavoratore in qualsiasi momento. In tal caso il lavoratore verrà retribuito per la durata del lavoro effettivamente prestato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-42