CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 32
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
In vigore dal 7 dic 1960
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Al termine del periodo, di invalidità temporanea, entro 24 ore dal rilascio, del certificato di guarigione l'operaio dovrà presentarsi alla, direzione della fabbrica per ricevere disposizioni relative alla ripresa del proprio lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a mesi dieci senza interruzione di anzianità ai fini dell'indennità di licenziamento.
I lavoratori infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione della retribuzione per la giornata in corso.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso in caso di infortunio, saranno retribuiti a paga normale per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-32