CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 28
FERIE
In vigore dal 7 dic 1960
Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) retribuito con paga globale di fatto, nei seguenti limiti:
dal 1° al 7° sono anno compiuto di anzianità: giorni 12 lavorativi;
dall'8° al 15° anno compiuto di anzianità: giorni lavorativi;
dal 16° anno in poi: giorni 16 lavorativi.
Per coloro che, lavorano normalmente a cottimo la, retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Nella retribuzione globale di fatto, per gli operai che prestano effettivo servizio in turni avvicendati nel loro ciclo completo - con carattere, di prevalenza nel tempo nei corso di ogni anno feriale - dovrà, essere compresa la percentuale di maggiorazione media, percepita per tale lavoro.
L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dello stabilimento.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovrà essere fatto in via anticipata a chi ne farà richiesta.
Non è ammessa la rinuncia tacita ed espressa dalle ferie.
Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.
Il personale assunto nel corso dell'anno avrà diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi di servizio prestato, esclusi in ogni caso in periodi inferiori a 15 giorni ed i ratei inferiori a mezza giornata.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'operaio avrà diritto a tanti dodicesimi delle ferie per quanto sono i mesi di anzianità maturati.
In caso che le festività nazionali o infrasettimanali cadessero durante il periodo di ferie, si potrà prolungare tale periodo per il numero, delle festività cadenti nel periodo stesso, oppure procedere al relativo pagamento previsto dall'.
Chiarimento verbale.
È consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall' per ogni giorno di ferie non godute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-28