CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 26

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 7 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio, del 4 novembre e le altre che eventualmente in sostituzione od in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le seguenti solennità: 1) Capo d'anno; 2) 6 gennaio - Epifania; 3) 19 marzo - S. Giuseppe; 4) il giorno di lunedi dopo Pasqua; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 8) 15 agosto - Assunzione; 9) 10 novembre - Ognissanti; 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 11) 25 dicembre - S. Natale; 12) 26 dicembre - S. Stefano; 13) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; d) il giorno di Pasqua. - Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività infrasettimanali oltre ed in luogo di talune di quelle sopra elencate, l'elenco di cui sopra si intenderà integrato e variato con le nuove festività riconosciute. Il lavoro nei giorni di domenica potrà essere svolto, nei casi consentiti e con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall' del presente contratto. Il lavoro nelle festività di cui alle lettere b), c) è consentito nei casi di riconosciuta, necessità, purchè si faccia luogo al trattamento economico previsto dallo del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-26

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