CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 19
ORARIO NORMALE DI LAVORO
In vigore dal 7 dic 1960
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell'eventualità che l'orario di lavoro dovesse essere portato a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L'orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella da affliggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro vengono contate sugli orologi dello stabilimento (dove esistano) regolati in base ad un unico orario.
Gli operai non potranno rifiutarsi, tranne nei casi di forza maggiore, alla effettuazione dei turni avvicendati ed a cicli continui e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non potrà abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dall'operaio del turno montante, ferme restando le maggiorazioni stabilite dall' per il lavoro straordinario.
Dichiarazione a verbale.
Conformemente al disposto dell' comma secondo della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un'ora, al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora nel caso di lavoro a turni con prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al R. D. 7 agosto 1936 n. 1720.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-19