CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 14

TRASFERIMENTI

In vigore dal 7 dic 1960
All'operaio che venga trasferito da uno stabilmento all'altro della stessa azienda, situato in diversa località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sarà corrisposto l'importo previamente concordato con l'Azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie. Gli verrà inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per sè e per i familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento, la trasferta di cui all'. Oltre a quanto sopra previsto, gli verrà corrisposto se celibe una indennità di trasferimento commisurata a 15 giorni della retribuzione globale giornaliera che andrà a percepire nella nuova residenza Se capo famiglia, detta indennità sarà commisurata, ai 30 giorni di retribuzione. L'operaio ha inoltre il diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto. L'operaio che non accetti il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dal presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-14

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