CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 11

PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 7 dic 1960
La qualifica attribuita all'operaio non lo esime dal prestare temporaneamente la propria opera in lavori diversi da quelli ai quali è normalmente adibito, e che gli venissero eventualmente comandati, tenuto possibilmente conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine. In questo caso gli sarà corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni, se superiore a quello che egli normalmente percepisce, mentre continuerà a percepire il salario corrispondente alla propria qualifica, se quello relativo alle nuove mansioni sarà inferiore. Nel caso che il predetto passaggio di mansioni avvenga per sostituzione di operai assenti per malattia, infortunio o permesso, il lavoratore continuerà a percepire il proprio salario, semprechè non venga adibito alle mansioni superiori per un periodo maggiore di quattro giorni, del quale caso percepirà il salario superiore per l'intero periodo. L'operaio che per almeno 30 giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla sua qualifica, passa nella qualifica superiore e con la retribuzione corrispondente, tranne il caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso ed infortunio. Tutti i suddetti passaggi di qualifica non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianità; perciò non si dovrà provvedere ad alcuna liquidazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-11

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