CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 15
DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI
In vigore dal 7 dic 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono svolti da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nella lavorazione a cottimo, la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-15