CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 18

INDENNITÀ MANEGGIO DENARO E CAUZIONE

In vigore dal 7 dic 1960
All'impiegato la cui normale e specifica mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con oneri per errori, deve essere corrisposta una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo risparmiato nella categoria di appartenenza e della eventuale indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune godimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-18-3

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