CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 18
INDENNITÀ MANEGGIO DENARO E CAUZIONE
In vigore dal 7 dic 1960
All'impiegato la cui normale e specifica mansione consista nel
maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con oneri per errori, deve essere corrisposta una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo risparmiato nella categoria di appartenenza e della eventuale indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune godimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-18-3