CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 15
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 7 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i
limiti dell' o comunque oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate
destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi, previsti dall'.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge
sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso, nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun impiegato potrà esimersi dall'effettuare nei limiti
previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto o
autorizzato.
Le percentuali di maggiorazioni sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale) 25%;
2) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi, 50%;
3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati, 50%;
4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni, 4%,
turni notturni, 25%;
5) lavoro straordinario festivo, 70%;
6) lavoro straordinario notturno (compreso o non compreso in
turni avvicendati): per la prima ora, 60%, per le ore successive, 75%.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra verranno riferite alla retribuzione di cui all'.
Il lavoro straordinario e quello festivo verrà compensato in
aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione di cui all' maggiorata delle percentuali di cui sopra.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel
senso che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-15-3