CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 15

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 7 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell' o comunque oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore. È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi, previsti dall'. Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso, nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo. Nessun impiegato potrà esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto o autorizzato. Le percentuali di maggiorazioni sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale) 25%; 2) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi, 50%; 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati, 50%; 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni, 4%, turni notturni, 25%; 5) lavoro straordinario festivo, 70%; 6) lavoro straordinario notturno (compreso o non compreso in turni avvicendati): per la prima ora, 60%, per le ore successive, 75%. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra verranno riferite alla retribuzione di cui all'. Il lavoro straordinario e quello festivo verrà compensato in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione di cui all' maggiorata delle percentuali di cui sopra. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-15-3

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