CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 14

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 7 dic 1960
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. L'orario di lavoro del sabato normalmente non potrà superare le 4 ore e dovrà cessare non oltre le ore 13, senza che ciò possa dar luogo al recupero delle ore effettuate in meno: in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all' per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali. Per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento, varrà la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più, oltre le otto ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le quattro ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 ore settimanali, l'impiegato avrà diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui ai predetto . Agli impiegati ai quali è consentita, in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti di lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore dieci giornaliere e sessanta settimanali, sarà compensata nella misura indicata dal precedente comma. Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'articolo del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto ed ai sensi dell' n. 2 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 955 (Regolamento per la applicazione R.D.L. succitato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro "quello preposto alla Direzione Tecnica ed Amministrativa dell'Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-14-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo