CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 12
INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE
In vigore dal 7 dic 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge la sua attività non esistano possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro al più vicino centro abitato disti km. 5, l'Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale corrisponderà un adeguato indennizzo, da stabilirsi di comune accordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-12-3