CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 10

TRASFERIMENTI

In vigore dal 7 dic 1960
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la località della nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece, quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento, avrà diritto all'indennità di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato pattuito espressamente il diritto dall'azienda di disporre il trasferimento; nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto all'indennità di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento, da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, è dovuto anche il preavviso. All'impiegato che venga trasferito verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio (per viaggio in ferrovia non inferiore alla seconda classe) e di vitto o di eventuale alloggio per sè e per le persone di famiglia che con lui convivono e lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. È dovuta all'impiegato, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità di trasferta di cui all'. Inoltre gli verrà corrisposto, quando si trasferisca solo, un indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità in retribuzione (stipendio e contingenza) che andrà a percepire nella nuova residenza: quando invece si trasferisca con la famiglia, detta indennità sarà commisurata all'intera mensilità (stipendio e contingenza). Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-10-3

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