CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 17

FERIE

In vigore dal 7 dic 1960
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un riposo (ferie) con decorrenza degli elementi della retribuzione percepiti in servizio. I periodi di riposo sono: per ognuno dei primi due anni di anzianità di servizio, giorni 15 lavorativi; per ognuno dei successivi anni di anzianità di servizio, fino al 10°, giorni 20 lavorativi; per ognuno dei successivi anni di anzianità di servizio, fino al 18°, giorni 25 lavorativi; per ognuno dei successivi anni di anzianità di servizio, oltre il 18°, giorni 30 lavorativi. Nella retribuzione globale di fatto, per gli impiegati che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel loro ciclo completo - con carattere di prevalenza nel tempo, nel corso di ogni anno feriale - dovrà essere compresa la percentuale di maggiorazione media percepita per tale lavoro. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e le festività previste dal presente contratto cadenti in tale periodo, non verranno computate agli effetti delle ferie. La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio. Le ferie non competono all'impiegato in corso di prova; però il periodo di prova deve essere computato agli effetti dell'anzianità feriale per l'impiegato che sia stato confermato. L'impiegato può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione; qualora l'impiegato venga licenziato nel corso di detto anno avrà diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie maturate e non ancora godute, come anche sarà tenuto al rimborso del corrispondente indennizzo per i dodicesimi di ferie goduti in più del diritto maturato. Il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso per risoluzione dei rapporto di lavoro. Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-17-3

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