CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 13
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 7 dic 1960
Lo stipendio dovrà essere corrisposto non oltre la fine del mese
con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabile.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento,
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente, inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi
costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non dovrà mai
superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-13-3