CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 8
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE A QUELLA DI IMPIEGATO
In vigore dal 7 dic 1960
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA
SPECIALE A QUELLA DI IMPIEGATO
A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia:
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia
nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento e semprechè abbia un'anzianità come operaio superiore ai sei anni compiuti, di un'anzianità convenzionale quale impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni di anzianità compiuti con la qualifica di operaio.
All'operaio che abbia compiuto o consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo decennio o del terzo o del quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianità di cui all' della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalità sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene l'impiegato è ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
Il premio di anzianità frazionata, come previsto nei precedenti
comma è anche concesso al lavoratore che sia passato alla qualifica impiegatizia successivamente al 1 gennaio 1940, con l'avvertenza che la concessione è regolata dalle stesse norme previste per l'analogo caso degli operai passati alla qualifica speciale antecedentemente alla data di applicazione del presente contratto.
B) Passaggio dalla qualifica speciale a quella di impiegato: In
caso di passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia nella stessa azienda, il lavoratore avrà diritto al trattamento di liquidazione che gli compete per l'anzianità maturata nella qualifica speciale e si considera assunto ex novo con la nuova qualifica.
Agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento
dovrà essere riconosciuta una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianità maturata presso l'azienda sia come operaio, sia come appartenente alla qualifica speciale e semprechè questa anzianità sia superiore a sei anni.
Agli effetti della concessione delle ferie e del trattamento di
infortunio e malattia si farà luogo al riconoscimento dell'intera anzianità maturata nella qualifica speciale.
Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianità è
considerata utile, agli effetti della presente regolamentazione, la intera anzianità per il servizio prestato nella qualifica speciale, con l'avvertenza che il lavoratore godrà nella qualifica impiegatizia il numero degli aumenti periodici residui.
Deve essere quindi mantenuto l'importo in cifra degli aumenti
periodici già maturati all'atto del passaggio alla qualifica impiegatizia e la ricalcolazione nel caso di variazione dei minimi contrattuali mensili relativi alle categorie della qualifica di provenienza.
Dichiarazione a verbale
Qualora in conseguenza di passaggio ad impiegato, il lavoratore
dovesse usufruire di un periodo di ferie inferiore a quelle già godute quale operaio manterrà il precedente miglior trattamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-8-3