CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 6
TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 7 dic 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla
retribuzione globale mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Agli impiegati che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo - con carattere di prevalenza nel corso di ogni anno solare - la percentuale di maggiorazione media sarà computata nella retribuzione ai fini del calcolo della tredicesima mensilità.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il corso dell'anno l'impiegato, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
In caso di conferma dell'impiegato, ultimato il periodo di prova
gli sarà riconosciuto agli effetti del godimento anche il periodo di prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-6-3