CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 6

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 7 dic 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Agli impiegati che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo - con carattere di prevalenza nel corso di ogni anno solare - la percentuale di maggiorazione media sarà computata nella retribuzione ai fini del calcolo della tredicesima mensilità. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno l'impiegato, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. In caso di conferma dell'impiegato, ultimato il periodo di prova gli sarà riconosciuto agli effetti del godimento anche il periodo di prova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-6-3

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