CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 9
CUMULO DI MANSIONI
In vigore dal 7 dic 1960
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a
diverse categorie, sarà riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-9-3