CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 7

MUTAMENTO DI MANSIONI

In vigore dal 7 dic 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico, nè alcun mutamento sostanziale nella sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, avverrà senza altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente purchè la somma dei singoli periodi sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie. Lo svolgimento di mansioni superiori in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, ecc. non darà luogo al passaggio di categoria, salvo il caso di mancata riammissione nelle sue precedenti mansioni, dell'impiegato sostituito. All'impiegato che comunque sia destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-7-3

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