CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 11
TRASFERTE
In vigore dal 7 dic 1960
Agli impiegati in missione per esigenze di servizio, la azienda
corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti
ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiore alla seconda classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, nei limiti
della normalità, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre spese vive eventuali necessarie per
l'espletamento della missione;
d) un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera di
cui ai punti 1 e 2 dell', se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24.
Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra
verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per
anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente
all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinarie.
Nei casi in cui l'impiegato viene inviato in missione presso altra
sede di lavoro, o località, per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza, per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lettera d), dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 25% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L'indennità di cui alla lettera d) sarà corrisposta nella misura
del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisce caratteristica propria delle mansioni che lo impiegato normalmente disimpegna.
L'indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-11-3