CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 4

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 7 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a sei giornate lavorative, durante il quale sarà reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso nè indennità. Tale periodo potrà essere di comune accordo prorogato a 15 giorni lavorativi. Tale accordo dovrà risultare da comunicazione scritta al lavoratore. La paga fissata all'operaio decorre dal primo giorno di assunzione, e non può in ogni caso essere inferiore al corrispondente minimo contrattuale per la categoria, alla quale lo stesso viene assegnato. L'operaio che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova, si intende tacitamente confermato in servizio. L'operaio che nel corso, o al termine del periodo di prova non venga trattenuto, o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute in base alla paga fissata all'atto dell'assunzione, corrispondente al minimo della categoria nella quale la prestato la propria opera. Il servizio prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma, anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-4

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