CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 3
DOCUMENTI - RESIDENZA - DOMICILIO
In vigore dal 7 dic 1960
Per l'assunzione l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso;
3) carta di identità o documento equipollente.
È in facoltà dell'azienda di richiedere all'operaio la presentazione del certificato penale, in data non anteriore ai tre mesi, nonché il certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti, semprechè il lavoratore ne sia in possesso.
L'azienda rilascerà ricevuta per i documenti che trattiene il deposito.
L'operaio è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora, ed a notificarne i successivi mutamenti, ed a consegnare dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-3