CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 7
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
In vigore dal 7 dic 1960
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a corsi di istruzione professionale serali o festivi, potrà essere esonerato dal lavoro.
Analoga, concessione potrà essere fatta per mettere in grado i lavoratori interessati di partecipare agli esami finali dei corsi suddetti.
I permessi di cui sopra, sono regolati dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-7