CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 2
AMMISSIONE AL LAVORO DONNE E DEI MINORI
In vigore dal 7 dic 1960
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei minori, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giorni inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-2