CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 1
ASSUNZIONE
In vigore dal 7 dic 1960
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale devono essere specificate:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui dove attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere di assicurazioni sociali, in quanto ne sia già in possesso.
È inoltre facoltà dell'azienda di richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai 3 mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti semprechè l'impiegato ne sia in possesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-1-3