CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 1

ASSUNZIONE

In vigore dal 7 dic 1960
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale devono essere specificate: 1) la data di assunzione; 2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui dove attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il luogo di lavoro; 6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identità o altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere di assicurazioni sociali, in quanto ne sia già in possesso. È inoltre facoltà dell'azienda di richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai 3 mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti semprechè l'impiegato ne sia in possesso.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-1-3

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