CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 30
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 7 dic 1960
Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 1958, con
validità di 3 anni da detta data e cioè sino al 6 novembre 1961, e si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, se non verrà disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima dalla data della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-30-2