CCNL 7 novembre 1958 Parte IIParte II

Art. 30

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 7 dic 1960
Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 1958, con validità di 3 anni da detta data e cioè sino al 6 novembre 1961, e si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, se non verrà disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima dalla data della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-30-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo