CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 27
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 7 dic 1960
la caso di risoluzione del rapporto lavoro da parte dell'azienda
non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell' della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianità maturata successivamente all'assegnazione della qualifica speciale o de derivante dai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud:
A) un'indennità di licenziamento pari a 114 giorni della
retribuzione mensile per ogni anno di anzianità maturata sino al 31 dicembre 1958;
B) un'indennità di licenziamento pari a 16 giorni della
retribuzione mensile per ogni anno di anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1956.
Trascorso il 1° anno di servizio, le frazioni di anno sono
conteggiate per dodicesimi, con esclusione delle L'indennità di anzianità di cui sopra comunque riconosciuta nella qualifica speciale non può risalire oltre il 10 gennaio 1945.
L'indennità di anzianità in caso di licenziamento sarà liquidata secondo le misure e le modalità tutte previste dall' del contratto operai, per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alla norma di cui al 1° comma del presente articolo per il periodo in cui il lavoratore ha assunto la qualifica speciale.
Sempre nell'ipotesi di provenienza dalla qualifica operaia e nel
caso che l'anzianità di servizio in tale qualifica abbia superato i 18 anni, il lavoratore avrà diritto alla misura dell'indennità di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia.
La liquidazione dell'indennità determinata ai sensi dei commi
precedenti, deve essere fatta sulla, retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella
retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonché la indennità di contingenza.
Ai lavoratori che nell'ultimo anno abbiano prestato servizio
effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi), la percentuale di maggiorazione media sarà computata nella retribuzione ai fini del calcolo della indennità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-27-2