CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 24
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 7 dic 1960
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle legge 26 agosto 1959, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
Ove durante, il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' della presente regolamentazione a partire dal giorno disposizioni risultino più favorevoli alle lavoratrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-24-2