CCNL 7 novembre 1958 Parte IIParte II

Art. 19

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 7 dic 1960
Per il caso di matrimonio sarà concesso al lavoratore un permesso di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sarà corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-19-2

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