CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 16
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 7 dic 1960
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabili.
Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, ai lavoratore dovrà essere regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-16-2