CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 12
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 7 dic 1960
Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione, per la anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 10 aumenti biennali, nella misura del:
4% per i primi due bienni;
5% per i bienni successivi fino al decimo.
Tale aliquota è calcolata sul minimo contrattuale e sulla indennità di contingenza mensile del guado cui appartiene il lavoratore.
Gli aumenti periodici di anzianità, già maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Però gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio alla qualifica speciale di un lavoratore proveniente dalle categorie operaie, agli effetti degli scatti il rapporto si considera come iniziato ex uovo, e pertanto la maturazione degli scatti decorrerà alla data del riconoscimento di tale nuova qualifica.
Gli aumenti di anzianità, già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo e nell'ultimo comma del presente articolo per' il caso di passaggio di grado.
Per quanto concerne l'indennità di contingenza il ricalcolo verrà effettuato alla fine di ogni anno solare ed avrà effetto a partire dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio al grado superiore, sarà mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati nel grado di provenienza.
Nel caso di variazione del minimo contrattuale mensile di tale grado l'importo predetto sarà rivalutato ricalcolandolo percentualmente sul nuovo minimo contrattuale. Sempre nei caso di passaggio al grado superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso sarà considerata, utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianità del nuovo grado Norme transitorie.
Norma transitoria.
I) Ai lavoratori appartenenti alla qualifica speciale attualmente in servizio, ai quali sia stata riconosciuta, ai sensi degli accordi interconfederali, tale qualifica antecedentemente all'entrata in vigore del presente contratto, ai soli fini degli scatti di anzianità, sarà tenuta conto del servizio prestato con le anzidette mansioni risalendo come massimo al 1 gennaio 1937.
II) Gli aumenti periodici di anzianità, maturati antecedentemente al 1 giugno 1952, vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuto passaggio di grado la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità.
Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-12-2