CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 13
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
In vigore dal 7 dic 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile, ivi compresa la contingenza, per 180.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile di cui sopra per 25.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-13-2