CCNL 7 novembre 1958 Parte IIParte II

Art. 13

RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA

In vigore dal 7 dic 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile, ivi compresa la contingenza, per 180. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile di cui sopra per 25.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-13-2

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