CCNL 7 novembre 1958 Parte IIParte II

Art. 11

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 7 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell' della regolamentazione operaia e comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall' sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato. È considerato lavora notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività nazionale previsti dall' comma a) e b). Per quanto concerne il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali si fa luogo al trattamento di cui all', comma 2°, della regolamentazione operaia. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del secondo giorno successivo a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quelle notturne e quelle festive, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati. La percentuale di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno e feriale... 25 % 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi.............. 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............................. 50 % 4) lavoro effettuato in turni avvicendati - turni diurni............................ 4 % turni notturni.......................... 25 % 5) lavoro straordinario festivo............ 70 % 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) - prima ora............................... 60 % ore successive......................... 75% Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota, oraria di retribuzione di cui all' e non sono cumulabili dovendosi intendere che ha maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 dei 26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra, parte si deve intendere esclusa, dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni diurni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-11-2

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